Comuni Italiani Art. 28 - Nomina. Statuto Comunale di Grazzanise (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini grazzanisani

Statuto Comune di Grazzanise

Titolo II° - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 28 - Nomina
Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge, non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado di affiliazione e i coniugi.

Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere ulteriormente nominato Assessore nel mandato successivo.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Dimissioni dalla Carica di Assessore
Art. 27 - Composizione della Giunta
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