Comuni Italiani Art. 24 - Mozioni di Sfiducia. Statuto Comunale di Grazzanise (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini grazzanisani

Statuto Comune di Grazzanise

Titolo II° - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 24 - Mozioni di Sfiducia
Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale alla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco; deve essere presentata al Segretario comunale che deve informare "ad horas" il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Dimissioni e Impedimento Permanente del Sindaco
Art. 23 - Vicesindaco
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