1. Gli amministratori, il segretario comunale, il direttore generale, ove nominato, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo. 2. Ove il comune abbia corrisposto a terzi l'ammontare del danno cagionato dai soggetti di cui al comma 1, si rivale agendo contro nei confronti di questi ultimi. 3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbiano violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o di ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento. 4. Quando la violazione del diritto sia derivato da atti o operazioni di organi collegiali del comuna, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto rilevare nel verbale il proprio dissenso. |