1. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del presente statuto, sia stato nominato il direttore generale. 2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne redige i verbali che sottoscrive insieme ai rispettivi presidenti. 3. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri e esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco e ai singoli assessori o consiglieri. 4. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico. 5. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia. 6. Egli esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi o questi siano assenti o impediti anche temporaneamente. 7. Il segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. 8. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco. 9. Esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 4, del d.Lgs. 267/2000 e dall'art. 68, comma 3, del presente statuto. |