1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici, in caso di vacanza o per altri gravi motivi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 2. L'Amministrazione comunale, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, può stipulare, nelle forme, con i limiti, i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente. 3. La durata, il trattamento economico, la risoluzione di diritto dei contratti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto di quanto previsto all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000. 4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge. |