1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia. 2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. 3. Il comune, per la gestione di uno o più servizi o l'esercizio associato di funzioni, ha la facoltà di costituire, unitamente ad altri comuni, un consorzio secondo le modalità previste per le aziende speciali di cui all'art. 116 del D.Lgs. 267/2000. 4. Il comune, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, ha la facoltà di costituire con comuni, di norma contermini, una "Unione dei comuni" secondo quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 267/2000. |