1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico- amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali. 3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce: a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta; b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti. 4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi e anche di tutti i cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti nel comune, così come previsto dall'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 267/2000. 5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. Le modalità di accesso agli atti sono stabilite con apposito regolamento informato ai principi di cui alla citata legge 241/90. |