1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni o, in caso di prima attuazione, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore dello Statuto, procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente che dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale. 2. L'elezione del Presidente del Consiglio Comunale avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, sempre nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che, nell'ultima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il consigliere più anziano di età. 3. Il Presidente del Consiglio Comunale è componente di diritto delle Commissioni Consiliari permanenti. 4. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Parlamentare e di Consigliere Regionale e/o Provinciale. 5. Il Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da 1/3 (un terzo) dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 6. Il Presidente del Consiglio Comunale non può presiedere la seduta nella quale viene posta in discussione e votazione la proposta di revoca che lo riguarda. La seduta verrà presieduta dal Consigliere Anziano non ricoprente la carica di Presidente del Consiglio. |