1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti nominate con voto limitato e assicurando la presenza in esse della minoranza. 2. Il consiglio comunale può istituire, altresì, commissioni consultive temporanee aventi la finalità di esprimere pareri su specifiche questioni. Di tali commissioni, nominate con gli stessi criteri di cui al comma 1, possono far parte anche cittadini non rivestenti la carica di consigliere comunale, ma che hanno i requisiti per essere eletti a tale carica. 3. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale disciplina la composizione delle commissioni, il suo funzionamento, le procedure per la nomina, le modalità per la formulazione dei pareri su proposte, studi, iniziative. 4. I presidenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da un esperto designato dal consiglio comunale. 5. Il presidente del consiglio comunale ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle commissioni. 6. Le commissioni hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e, "ratione materiae", degli assessori competenti e/o dei titolari degli uffici e servizi comunali. 7. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salva diversa, motivata decisione adottata a maggioranza dalla commissione stessa. |