1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge. 2. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere comunale eletto, in sede di prima attuazione, nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto e, in seguito, nella prima seduta successiva alle elezioni. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano. 3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 267/2000 e, in caso di parità, dal più anziano di età. 4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge. 5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. 6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza. |