1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 (trenta) giorni e le modifiche sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 2. Le proposte per le modificazioni di cui al precedente comma, approvate dalla competente commissione consiliare, sono inviate in copia ai Capigruppo consiliari almeno 15 (quindici) prima dell'adunanza del consiglio comunale. |