1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale. 2. Sono organi delle istituzioni: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. 3. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione di consiglio comunale che ne approva il regolamento di gestione. 4. Il collegio dei revisori dei conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. 5. Il presidente e gli amministratori delle istituzioni sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di specifiche competenze tecniche o amministrative per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti; Il direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. 6. Il consiglio comunale: a) stabilisce i mezzi finanziari e l'assegnazione delle strutture; b) determina le finalità e gli indirizzi, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi; c) approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo; d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. |