1. I competenti organi del comune rilasciano le licenze e le altre autorizzazioni amministrative, previa verifica del possesso da parte degli istanti dei requisiti previsti da leggi e regolamenti. 2. Le concessioni edilizie, disciplinate in apposito regolamento, sono rilasciate esclusivamente in base agli strumenti urbanistici approvati dagli organi competenti, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali e dei vincoli monumentali, paesaggistici ed idrogeologici. 3. Il regolamento di cui al comma precedente può prevedere la composizione di una Commissione Edilizia e la scelta dei suoi membri sulla base del criterio di comprovata capacità tecnico-professionale dimostrata in dettagliati curriculum. |