1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici e contributi in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito, per lo svolgimento dell'attività associativa. 2. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma precedente sono stabilite in apposito regolamento. 3. Le associazioni che hanno ricevuto contributi devono redigere entro sei mesi dall'erogazione apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego. |