Comuni Italiani Art. 28 - Associazionismo. Statuto Comunale di Caserta (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini casertani

Statuto Comune di Caserta

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo III - Associazionismo e Volontariato
Art. 28 - Associazionismo
1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

7. La costituzione, le funzioni ed il funzionamento delle consulte sono stabilite in apposito regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Diritti delle Associazioni
Art. 27 - Partecipazione Popolare
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