1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. 2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. 3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante. 4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto. 5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio. 6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni. 7. La costituzione, le funzioni ed il funzionamento delle consulte sono stabilite in apposito regolamento. |