Comuni Italiani Art. 23 - Funzionamento della Giunta e Competenze. Statuto Comunale di Caserta (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini casertani

Statuto Comune di Caserta

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo III - Il Sindaco e la Giunta
Art. 23 - Funzionamento della Giunta e Competenze
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; le deliberazioni non recano, di norma, l'esito della votazione e si intendono adottate all'unanimità; ogni assessore ha il diritto di far risultare dalla deliberazione l'eventuale voto contrario o astensione e i relativi motivi.

4. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

5. La giunta opera in modo collegiale dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

6. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative :
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
h) si esprime, preventivamente, in ordine alla nomina o revoca del direttore generale o sul conferimento delle relative funzioni al segretario comunale;
i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum;
j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
n) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
o) approva il PEG su proposta del direttore generale .

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Principi del Decentramento
Art. 22 - Giunta Comunale: Attribuzioni, Composizione e Nomina
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