Comuni Italiani Art. 20 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Caserta (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini casertani

Statuto Comune di Caserta

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo III - Il Sindaco e la Giunta
Art. 20 - Mozione di Sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Dimissioni e Impedimento Permanente del Sindaco
Art. 19 - Vicesindaco
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