1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al presidente del consiglio ed al segretario generale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. 2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri. 3. E' istituita, presso il comune di Caserta, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art.6, comma 5, del presente statuto, nonché dall'art. 31 comma 7 ter della legge n. 142/90, e successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale. 4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'ufficio di presidenza del consiglio comunale. 5. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di tre Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in locali comunali messi a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco. |