Il Consiglio comunale, per l'esercizio delle proprie funzioni, potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze. Con riferimento alle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua nomina voteranno solo i consiglieri d'opposizione. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. I lavori delle commissioni consiliari sono, di regola, pubblici, salvo diversa previsione regolamentare per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone. |