1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo, secondo le previsioni e modalitą previste dai regolamenti del Consiglio Comunale e di contabilitą. 2. Il Collegio dei revisori esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti ad esso allegati e sulle variazioni di bilancio, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilitą delle impostazioni. L'organo consiliare adotta i provvedimenti conseguenti o motiva adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. 3. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolaritą contabile, finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale della gestione. La tecnica del campione costituisce il normale strumento di indagine del Collegio per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza. 4. Le deliberazioni del Collegio dei revisori sono adottate a maggioranza. 5. Ove emergano gravi irregolaritą nella gestione, il Collegio dei revisori ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale il quale provvede a convocare il Consiglio Comunale nel termine previsto dal regolamento del Consiglio Comunale, iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Collegio dei revisori. 6. Il Collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione di accompagno alla proposta di deliberazione del rendiconto medesimo, esprimendo eventuali pro poste tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivitą ed economicitą della gestione. |