1. L'assunzione di servizi pubblici da parte del Comune, consistenti nella produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è realizzata, sempre che le relative attività non possano essere svolte in regime di concorrenza, attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza. 2. La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motiva to, dal Consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. 3. I rapporti tra Comune e gestore sono regolati da contratti di servizio e, salvo il caso eccezionale dell'esercizio in economia del servizio pubblico, il Comune svolge unicamente attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo. 4. Il Consiglio Comunale dispone altresì che siano garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti. 5. E' vietata la partecipazione di amministratori e dirigenti del Comune, nonché di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso Comune. |