Comuni Italiani Articolo 25 - Giunta Comunale. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo III - Organi del Comune
Articolo 25 - Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sedici Assessori.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, fra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Vice Sindaco esercita le funzioni vicarie del Sindaco nei casi previsti dalla legge. Il Sindaco può revocare uno o più membri della Giunta Comunale, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore della Giunta Comunale, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.

4. Il Sindaco può ripartire i compiti di indirizzo e di controllo in merito all'attuazione delle linee programmatiche e agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato.

5. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nell'amministrazione del Comune e informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Compie tutti gli atti di amministrazione, con esclusione di quelli che la legge riserva al Consiglio e che rientrino nelle competenze attribuite, per legge o per Statuto, al Sindaco, agli organi di decentramento ed ai dirigenti.

6. E' di competenza della Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

7. La Giunta Comunale, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede le forme e le modalità di comunicazione al Consiglio delle direttive impartite.

8. Le deliberazioni della Giunta Comunale non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al successivo comma 9.

9. La Giunta Comunale delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per il proprio funzionamento.

10. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

11. I componenti della Giunta Comunale hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue commissioni senza diritto di voto.

12. Il Sindaco e la Giunta Comunale sono tenuti ad attuare gli indirizzi approvati dal Consiglio, salve oggettive ragioni ostative da motivare congruamente al Consiglio stesso.

 
Altri Articoli:
Articolo 26 - Principi e Funzioni
Articolo 24 - Sindaco
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