Comuni Italiani Articolo 23 - Commissione delle Elette. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo III - Organi del Comune
Articolo 23 - Commissione delle Elette
1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita la Commissione delle Elette, composta dalle Consigliere facenti parte del Consiglio Comunale.

2. La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la Commissione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali nonché di esperte della condizione femminile.

3. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo - da proporre al Consiglio Comunale - particolarmente rivolti alla popolazione femminile.

4. La Commissione è dotata di specifico staff di supporto tecnico e ad essa si applica il comma 1 dell'articolo 21 dello Statuto.

5. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di funzionamento della Commissione.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente in bilancio i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della Commissione, il cui utilizzo avverrà con le modalità prescritte dal regolamento comunale di contabilità.

 
Altri Articoli:
Articolo 24 - Sindaco
Articolo 22 - Commissioni Consiliari
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