1. Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il Consiglio Comunale può promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, prima dell'adozione di provvedimenti di propria competenza, ovvero, quando lo proponga la Giunta Comunale, anche su provvedimenti di competenza della Giunta medesima, purché tali provvedimenti siano volti a conseguire un'immediata e diretta tutela degli interessi della collettività. Sono comunque escluse le consultazioni sugli atti per i quali è inammissibile il referendum di cui al comma 1 dell'articolo 10. Il regolamento per gli istituti di partecipazione determina le modalità di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione. |