1. Oltre alle forme di cooperazione indicate negli articoli precedenti e compatibilmente con i principi fissati dalla legge e dalle norme del presente Statuto, il Consiglio comunale, con delibera approvata a maggioranza assoluta, può costituire sedi di confronto e di consultazione con altri enti territoriali in modo da coordinare i progetti e le attività di comune interesse, coinvolgendo anche soggetti di diverso ambito: internazionale, statale, regionale e locale. |