1. Nell'ambito dei principi fissati dal Testo Unico sugli Enti Locali e dei principi generali indicati nel presente Statuto, il Sindaco promuove la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di soggetti interessati alla realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento. 2. Al fine di perseguire forme di progettazione integrata, quale strumento programmatorio utile al migliore impiego delle risorse, il Sindaco, in rappresentanza del Comune, stipula con la Regione accordi di cooperazione per lo sviluppo del territorio. 3. Nell'esercizio di tale potere ,di cui ai commi 1 e 2, spetta al Sindaco anche l'esercizio di attività con carattere surrogatorio relative ad inadempienze dei soggetti partecipanti all'accordo stesso. 4. Qualora l'accordo di programma dovesse comportare la variazione di strumenti urbanistici, il previo assenso del Sindaco dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti e nel termine di trenta giorni decorrente dalla manifestazione di volontà del Sindaco. 5. Ad un comitato misto presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti Locali interessati nonché dal Commissario di Governo e dal Prefetto qualora all'accordo partecipino amministrazioni statali o enti pubblici nazionali, spetta la vigilanza sulla corretta esecuzione dell'accordo nonché sugli eventuali interventi sostitutivi adottati. 6. Al fine della integrazione sociale e della tutela dei diritti dei portatori di handicap, il Sindaco promuove accordi di programma per il coordinamento degli interventi sociali e sanitari con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio comunale. |