Comuni Italiani Art. 69 - Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini

Statuto Comune di Perugia

Capo VII - Servizi
Art. 69 - Servizi Pubblici Locali
1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale della Comunità locale, il Comune provvede alla istituzione e gestione delle attività che abbiano per oggetto la produzione di beni e di servizi.

2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, da tutelare la dignità della persona e in modo da soddisfare le esigenze degli utenti, ai quali va garantita la accessibilità. I servizi pubblici vanno organizzati in base ai criteri di efficacia, di efficienza e di trasparenza. A tal fine il Comune favorisce la collaborazione con i privati.

3. Il Comune, per gli scopi di cui ai commi precedenti, istituisce la Consulta dell'economia e del lavoro, a cui partecipano anche i rappresentanti delle forze economiche e sociali. Il regolamento disciplina la sua composizione e il suo funzionamento.

 
Altri Articoli:
Art. 70 - Gestione dei Pubblici Servizi
Art. 68 - Il Vice Segretario
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