1. E' istituita, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, la figura del Direttore Generale. 2. Il Direttore Generale è nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta. Tale incarico è attribuito, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri, le modalità e i requisiti di accesso stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 3. La durata dell'incarico di Direttore Generale non può eccedere quella del mandato del Sindaco. Tale incarico è rinnovabile fino alla durata massima di dieci anni. 4. Qualora il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale. 5. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale. In particolare predispone il piano degli obiettivi e la proposta di PEG. 6. Il Direttore Generale esercita inoltre le competenze al medesimo attribuite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. 7. Il Direttore Generale risponde al Sindaco ed è da questo revocato previa deliberazione della Giunta. |