1. Ai dirigenti spetta, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi istituzionali di governo. 2. Ai dirigenti in particolare spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati. Tali compiti devono essere svolti nel rispetto, comunque, di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo o da altri atti programmatori o amministrativi. 3.In particolare, spettano ai dirigenti: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. |