1. Possono essere nominati Assessori Comunali tutti i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere e di Assessore Comunale, nonché di quelli richiesti dalla legge per l'accesso al pubblico impiego . 2. L'incompatibilità fra la carica di Assessore e quella di Consigliere è regolata dalla legge. 3. Non possono essere nominati Assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. 4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto. 5. Gli Assessori collaborano con il Sindaco ed operano attraverso deliberazioni collegiali. Collaborano con il Sindaco nell'espletamento dei compiti di direzione politica, nei quali rientra la definizione dei programmi, degli obiettivi e delle priorità, esclusa ogni attività di direzione inerente la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria. 6. Il Sindaco può attribuire agli Assessori, con proprio decreto da comunicare al Consiglio Comunale, le incombenze di direzione politica relative alle attività attribuite dalla legge alla competenza del Comune, ovvero riferite a specifici programmi, previsti nel documento contenente le linee programmatiche. 7. Il Sindaco può modificare le attribuzioni degli Assessori ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno, dandone comunicazione al Consiglio. 8. Gli Assessori relazionano alla Giunta e al Consiglio sulle proposte di deliberazioni concernenti le loro attribuzioni. 9. Il Sindaco può delegare agli Assessori la rappresentanza in Enti, Associazioni ed Organismi, nonché l'adozione di singoli atti, anche a rilevanza esterna. 10. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale. |