Comuni Italiani Art. 52 - Durata in Carica del Sindaco e della Giunta. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini

Statuto Comune di Perugia

Capo V - Organizzazione del Comune
Sezione I - Organi Istituzionali
Art. 52 - Durata in Carica del Sindaco e della Giunta
1. Il Sindaco e la Giunta restano in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta. Il Sindaco decade nei casi previsti dalla legge.

2. Dopo l'indizione dei comizi elettorali il Sindaco e la Giunta Comunale provvedono esclusivamente agli affari di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e improrogabili.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica sino alle nuove elezioni e le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'articolo 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco.

5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 53 - Composizione
Art. 51 - Nomina della Giunta Comunale
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