Comuni Italiani Art. 33 - Competenze del Consiglio. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini

Statuto Comune di Perugia

Capo V - Organizzazione del Comune
Sezione I - Organi Istituzionali
Art. 33 - Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi, statali e regionali, con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento .

3. Esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Definisce, per il periodo di tempo del proprio mandato, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; nomina i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

5. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione della sua elezione presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Consiglio Comunale discute tale proposta presentando entro quindici giorni, in una apposita seduta pubblica, gli emendamenti.

7. Su tali proposte si esprime il Sindaco, udita la Giunta, nei cinque giorni successivi relazionandone al Consiglio Comunale stesso che, nella medesima seduta, procede all'analisi del testo delle linee programmatiche così risultanti e provvede alla deliberazione dello stesso. Con la stessa procedura, in quanto compatibile, si provvede all'adeguamento delle linee programmatiche citate. La proposta di tale adeguamento è presentata dal Sindaco stesso, sentita la Giunta, e da un numero di consiglieri non inferiori a un terzo dei componenti il Consiglio Comunale.

8. Tali proposte non possono essere presentate prima di quattro mesi dall'ultima approvazione afferente alle linee programmatiche stesse, tranne che non sia lo stesso Sindaco a proporle.

9. Il Consiglio Comunale entro il trentuno di maggio ed entro il trenta settembre di ciascun esercizio verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, valutandole in base ad una sintesi prodotta dallo stesso Sindaco e dai singoli Assessori, redatta nelle forme utilizzate per il Piano Economico di Gestione.

10. La relativa istruttoria è curata dal Direttore Generale, ove nominato, o comunque dal Segretario Generale che si avvale del supporto dell'ufficio di controllo della gestione.

 
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