Comuni Italiani Art. 28 - Consiglio di Circoscrizione. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini

Statuto Comune di Perugia

Capo IV - Decentramento
Art. 28 - Consiglio di Circoscrizione
1. Il Consiglio di Circoscrizione rappresenta le esigenze della popolazione del suo territorio nell'ambito dell'unità del Comune. E' composto da sedici membri eletti col sistema maggioritario, con l'attribuzione di dieci seggi alla lista o coalizione di liste che ottiene la maggioranza dei voti e riparto proporzionale dei restanti sei seggi.

2. Il Consiglio di Circoscrizione dura in carica cinque anni e comunque non oltre la permanenza in carica del Consiglio Comunale. Il Consiglio di Circoscrizione resta in carica fino alla proclamazione dei consiglieri neo eletti.

3. Il Consiglio di Circoscrizione neo eletto e' convocato dal Consigliere Anziano, per l'insediamento, entro venti giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio è l'organo deliberativo della Circoscrizione e formula i pareri obbligatori o facoltativi richiesti dall'Amministrazione comunale e quelli di propria iniziativa su materie di competenza comunale. I pareri delle Circoscrizioni, espressi all'unanimità dal Consiglio, quando interessano atti o circostanze riferibili esclusivamente allo stretto ambito del proprio territorio, per essere disattesi richiedono l'espressa motivazione degli interessi generali della città.

5. Ai Consiglieri Circoscrizionali si applicano, in quanto compatibili, i casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti per i Consiglieri Comunali, nonché la stessa procedura per la sostituzione in caso di dimissioni o per la copertura del seggio resosi vacante. Ad essi sono riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi doveri di cui agli articoli 41, 42 e 43, nell'ambito delle loro competenze.

6. Il Consiglio di Circoscrizione costituisce Commissioni Circoscrizionali Permanenti; può altresì costituire Commissioni Speciali. Ha facoltà di chiedere l'intervento di funzionari del Comune, di acquisire notizie, informazioni, dati e relativi documenti.

7. Le deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione, istruite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro contestuale affissione all'Albo Circoscrizionale e a quello Pretorio del Comune.

8. Le eventuali osservazioni od opposizioni presentate dai cittadini singoli o comunque associati entro cinque giorni dall'ultimo di pubblicazione, non ritenute dall'Ufficio di Presidenza manifestamente infondate, comportano il riesame delle deliberazioni da parte dei Consigli di Circoscrizione, le quali, se vengono confermate con provvedimento motivato diventano definitivamente esecutive.

9. Il Consiglio di Circoscrizione approva la relazione contabile annuale dell'attività che evidenzi la gestione dei fondi assegnati.

 
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