1. Alle Circoscrizioni sono attribuite funzioni deliberative in materia di informazione e partecipazione, funzioni di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, utilizzando di norma le strutture disposte dal Comune, di gestione di servizi sociali ed assistenziali di base, di attività culturali, sportive, ricreative e di disciplina dell'utilizzo dei locali e degli spazi pubblici a queste destinati. 2. Il Comune, nell'intento di favorire il decentramento e la più agevole funzionalità dei propri servizi, può delegare alle Circoscrizioni ulteriori funzioni che abbiano specifica attinenza con la loro dimensione politico - amministrativa. 3. Nell'ambito del bilancio comunale e delle norme sulla finanza pubblica, alle singole Circoscrizioni è riconosciuta, all'interno dell'unità del Comune, autonomia di programmazione, di gestione amministrativa e contabile e responsabilità patrimoniale delegata. I trasferimenti comunali rispondono a criteri che tengono conto delle condizioni socio - economiche della popolazione, del territorio e di ogni altro elemento relativo alle funzioni attribuite o delegate. 4. Il Comune è tenuto, previa tempestiva trasmissione degli atti e documenti necessari, a consultare le singole Circoscrizioni su ogni atto che abbia specifica incidenza sul territorio ad esse relativo, secondo quanto previsto dal regolamento, facendo menzione del parere espresso o della sua mancata espressione nella premessa dei propri atti. 5. Sulle proposte di deliberazione degli organi circoscrizionali, eccettuate quelle di mera esecuzione, devono essere acquisiti i pareri di cui all'articolo 49, 1° comma, del Decreto Legislativo N. 267 del 18/8/2000. Le conseguenti deliberazioni sono nulle se non ne viene attestata la copertura finanziaria e non sono soggette al controllo dell'Organo regionale né ad approvazione degli Organi comunali. |