Comuni Italiani Art. 20 - Referendum. Statuto Comunale di Perugia (Provincia di Perugia - Umbria). La carta fondamentale dei cittadini perugini

Statuto Comune di Perugia

Capo III - Partecipazione
Art. 20 - Referendum
1. Il Sindaco è tenuto ad indire referendum consultivo, propositivo od abrogativo, su atti del Comune, quando ne facciano richiesta:
a) il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, per il referendum consultivo;
b) tre o più Consigli di Circoscrizione con delibera assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati;
c) cinquemila cittadini così come individuati nell'articolo 23, comma 1;

2. Il referendum propositivo o abrogativo, che può riguardare solo atti di competenza del Consiglio Comunale, non può trattare questioni attinenti le seguenti materie: nomina o deliberazioni concernenti persone fisiche, contributi ed agevolazioni, bilancio, mutui, prestiti e tributi, sanzioni amministrative e atti riguardanti il personale del Comune, Statuto del Comune, il Regolamento del Consiglio Comunale ed il Regolamento di Contabilità, attività amministrativa vincolata da leggi statali e regionali.

3. Il referendum consultivo non può trattare atti riguardanti tributi e tariffe.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza di operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Dopo l'indizione del referendum, l'Amministrazione Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione, salvo che adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dei firmatari.

6. I referendum abrogativo e propositivo sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. In caso di esito positivo del referendum consultivo, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio la questione che è stata oggetto della consultazione popolare. Nel caso di referendum propositivo ed abrogativo, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.

8. Il regolamento disciplina ogni ulteriore profilo del procedimento.

9. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito alla Commissione Affari Istituzionali che si pronuncia entro trenta giorni dal deposito delle firme, con il voto concorde di almeno due terzi dei suoi componenti. Nel caso di mancato raggiungimento del predetto quorum, la decisione viene assunta da un collegio arbitrale presieduto dal Segretario Generale e composto, oltre che da questi, da due cittadini esperti in materie giuridiche estratti a sorte nell'ambito di una lista di quindici nominativi designati dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi, da un rappresentante del Comitato Promotore, da un rappresentante nominato dal Presidente del Tribunale, da due rappresentanti del Consiglio Comunale di cui uno di maggioranza e uno di minoranza.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Il Difensore Civico
Art. 19 - Diritto di Iniziativa
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Perugia
Provincia di Perugia
Regione Umbria
Lista Siti su Perugia

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Perugia: Comune di Piegaro Comune di Passignano sul Trasimeno Lista