1. L'autonomia normativa č esercitata con lo Statuto ed i regolamenti del Comune, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni loro conferite, che ne costituiscono limite inderogabile. 2. Lo Statuto č deliberato dal Consiglio Comunale nelle forme previste dalla legge. Lo Statuto, dopo l'approvazione, č inviato nei termini di legge al CO.RE.CO. per il controllo di legittimitā. 3. Lo Statuto approvato č affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed č inviato al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti, e alla Regione, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. 4. Lo Statuto entra in vigore dopo che č stato affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune. 5. La revisione o l'abrogazione dello Statuto č approvata con le stesse modalitā e con le stesse maggioranze stabilite per l'approvazione dello stesso dal Decreto Legislativo N. 267 del 18/8/2000. 6. L'abrogazione dello Statuto č consentita solo se contestuale all'approvazione di un nuovo Statuto. |