1. L'autonomia normativa è esercitata con lo Statuto ed i regolamenti del Comune, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni loro conferite, che ne costituiscono limite inderogabile. 2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale nelle forme previste dalla legge. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è inviato nei termini di legge al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità. 3. Lo Statuto approvato è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti, e alla Regione, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. 4. Lo Statuto entra in vigore dopo che è stato affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune. 5. La revisione o l'abrogazione dello Statuto è approvata con le stesse modalità e con le stesse maggioranze stabilite per l'approvazione dello stesso dal Decreto Legislativo N. 267 del 18/8/2000. 6. L'abrogazione dello Statuto è consentita solo se contestuale all'approvazione di un nuovo Statuto. |