1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali. 2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali. 3. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimenti con memorie, scritti o documenti che debbono essere valutati quanto attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno, altresì, diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti. 4. Il Regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa competente dell'istruttoria e nell'adozione del provvedimento finale, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia espressamente previsto dalle disposizioni di legge vigenti, fermo restando che l'Amministrazione ha il dovere di concludere, nel termine sopra previsto, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un'istanza o che debba essere iniziato d'ufficio. |