1. Oltre che ad iniziative degli organi comunali il referendum consultivo può essere promosso ad iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo, anche già oggetto di specifici provvedimenti in merito dell'Amministrazione. 2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione. 3. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco quando sia proposto da 1200 cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali, con sottoscrizione autenticata da raccogliersi nell'arco di tre mesi; la formulazione dei quesiti da sottoporre a referendum è valutata da specifica Commissione, la cui composizione è stabilita dall'apposito regolamento. 4. Il regolamento sul referendum consultivo ad iniziativa popolare disciplina le procedure per lo svolgimento della consultazione, le adeguate forme di pubblicità, il giudizio di ammissibilità. 5. Il risultato del referendum, discusso dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla ufficiale comunicazione del risultato, vincola gli organi dell'Amministrazione a dare corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione. |