1. Il Comune riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato comunque costituite al conseguimento di finalità di interesse pubblico, valorizzando l'impegno sociale e l'affermazione di valori di solidarietà. 2. Il Comune individua, anche con la collaborazione delle associazioni del volontariato regolarmente costituite, le forme più idonee per favorire l'apporto di volontari a finalità istituzionali dell'ente, previo accertamento delle idonee capacità e prevedendo specifiche iniziative di formazione, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti. |