1. Il Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge e dallo statuto, è organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo, quale diretta espressione rappresentativa della comunità locale. L'elezione, la durata e la composizione del Consiglio comunale sono regolate dalla legge. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio sono disciplinati dal Regolamento. 2. Il Consiglio individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce, in relazione ad essi, gli indirizzi politico-programmatici che guidano e coordinano l'attività amministrativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento delle linee programmatiche. 3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il Regolamento determina le modalità per l'utilizzo delle risorse. 4. Il consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva all'insediamento da tenersi nei termini di legge, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Sulla base di tali indirizzi provvede anche alla nomina, nei casi espressamente previsti dalla legge, dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni e può promuoverne la revoca sulla base di congrua e valida motivazione. 5. Il Consiglio adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale. 6. Il Consiglio, salvo i casi di scioglimento previsti dalla legge, dura in carica fino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. |