1. I servizi sociali, culturali dello sport e del tempo libero, della sicurezza sociale, dell'istruzione, ed altre attività socialmente rilevanti, che necessitano di particolare autonomia gestionale, possono essere gestiti tramite le istituzioni. 2. Con la costituzione delle istituzioni, il consiglio comunale individua la dotazione di beni patrimoniali, le risorse finanziarie e la dotazione del personale e disciplina con apposito regolamento l'organizzazione ed il funzionamento. 3. L'istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato. 4. Gli organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. |