1. L'attività di controllo e di valutazione delle strategie operative e della gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente è svolta da appositi organismi, ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni, ed è tesa ad assicurare la costante verifica della realizzazione degli obiettivi e della corretta, efficace ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, nonché, in generale, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'attività assolta dai responsabili degli uffici, da attuarsi attraverso la comparazione dei costi e dei rendimenti. 2. L'attività di cui al comma 1 è condotta con riferimento agli standard erogativi dell'Amministrazione Comunale, quali definiti dagli organi di governo. 3. La determinazione delle modalità procedimentali, dei parametri e degli indicatori è compiuta attraverso apposito confronto da condursi con la direzione strategica dell'Ente e con i responsabili degli uffici. |