1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con regolamenti di competenza della Giunta. 2. I principi organizzativi e gestionali stabiliti dal presente Titolo costituiscono i criteri generali di riferimento su cui si fondano le disposizioni regolamentari di cui al comma 1. 3. Nell'ambito regolamentare di cui al comma 1 sono formulate le disposizioni intese a: attuare i principi e le norme di legge, quali vigenti in tema di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione locale; completare ed integrare, ove ritenuto opportuno o necessario, la normativa di fonte statale o regionale, laddove questa risulti carente o parziale, nel rispetto dei limiti imposti alla espressione dell'autonomo potere regolamentare attribuito alle autonomie locali; disciplinare le materie riservate o rimesse all'autonomo potere regolamentare delle amministrazioni locali; normare aspetti, profili ed ambiti privi di apposita disciplina di livello primario, secondario o negoziale. Trovano disciplina nei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tra le altre demandate alla competenza regolamentare dell'organo esecutivo, le seguenti principali materie: a) l'assetto strutturale dell'Ente, attraverso la definizione del modello di articolazione degli uffici e dei servizi; b) il sistema di pianificazione delle attività e di direzione generale dell'Ente, nonché di attribuzione degli incarichi dirigenziali; c) l'individuazione degli organismi di controllo strategico e di gestione e le relative modalità di funzionamento e di relazione con gli organi del Comune; d) la determinazione e la gestione della dotazione organica complessiva delle risorse umane dell'Ente; e) l'attuazione delle norme contrattuali collettive applicabili al comparto di appartenenza del Comune; f) l'accesso all'impiego e lo sviluppo di carriera; g) lo svolgimento di incarichi professionali da parte dei dipendenti del Comune. 4. Nelle materie soggette a riserva di legge, la potestà regolamentare dell'Ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e, comunque, in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. 5. Gli aspetti disciplinati dai regolamenti di cui al comma 1 sono oggetto di preventivo confronto con le competenti rappresentanze sindacali, nel rispetto dei moduli di relazione previsti dalle norme nel tempo in vigore. |