1. Il Presidente del Consiglio di circoscrizione é eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta nella prima riunione successiva alle elezioni sulla base di un documento programmatico da lui presentato, contenente gli indirizzi politici generali e la proposta dei componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'elezione deve avvenire entro sessanta giorni dalla prima seduta convocata per la convalida degli eletti. 2. Il regolamento disciplina le procedure relative all'elezione del Presidente, del Vice Presidente, dell'Ufficio di Presidenza. 3. La Consulta dei Presidenti dei Consigli di circoscrizione, composta dai Presidenti e dai Vice Presidenti costituisce l'organo di raccordo delle attività delle circoscrizioni nonché di consultazione, di programmazione, di confronto e sollecitazione nei confronti del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco per tutte le materie e questioni riguardanti lo stato del decentramento. |