1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto, subito dopo la convalida degli eletti e prima di ogni altro adempimento, in caso di successiva vacanza dell'ufficio si procederà nella prima seduta utile dopo la vacanza stessa. 2. L'elezione del Presidente è valida, nelle prime due votazioni, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio assegnati. 3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei voti, si procederà a nuova votazione ed è proclamato Presidente colui che per primo consegue la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio assegnati. 4. Successivamente il Consiglio Comunale elegge, fra i componenti appartenenti allo schieramento opposto a quello che ha espresso il Presidente, il Vice Presidente, con le stesse modalità del primo. Qualora, effettuate le tre votazioni, nessun candidato dello schieramento opposto a quello che ha espresso il Presidente, sia rimasto eletto, si procede a nuova votazione e viene proclamato eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti. 5. Le votazioni possono tenersi tutte nella stessa seduta. 6. Le dimissioni del Presidente, presentate al Consiglio comunale, sono efficaci ed irrevocabili dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune. |