1. Nell'ambito della propria competenza, le circoscrizioni garanti scono l'applicazione delle norme sugli istituti di partecipazione di cui al titolo II del presente statuto. 2. In relazione a specifiche esigenze della propria comunità, le circoscrizioni possono dotarsi di ulteriori istituti di democrazia diretta e di accesso, configurandosi come punto di riferimento e di coagulo per la partecipazione dei residenti, singoli e associati, alla vita della comunità locale. |