1. Il sindaco nomina il segretario generale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo nazionale. 2. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali è confermato il segretario in carica. 3. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che ha effettuato la nomina. 4. Il segretario generale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. |