1. La giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al consiglio comunale o attribuiti - dalla legge o dal presente statuto - alla competenza del sindaco, degli organi del decentramento, del segretario generale o dei dirigenti. 2. Nei confronti del consiglio, la giunta svolge attività propositiva e di impulso, predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla competenza del consiglio. 3. E' attribuita alla competenza della giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto di criteri generali stabiliti dal consiglio. 4. La giunta comunale riferisce annualmente al consiglio, per consentire l'esercizio del controllo previsto dal l'articolo 32, comma 4, sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione. 5. In caso di urgenza e di impossibilità di una tempestiva convocazione del consiglio comunale, in deroga al principio della competenza esclusiva previsto dal l'articolo 32, comma 1, lettera b), la giunta comunale può adottare deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio. Le deliberazioni suddette devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza. |