1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto. 2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco o dal presidente della circoscrizione, secondo la rispettiva competenza. 3. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il consiglio comunale o il consiglio di circoscrizione, secondo la rispettiva competenza, adottano gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione. Qualora intendano discostarsi dall'orientamento espresso dal corpo elettorale, devono espressamente pronunciarsi con deliberazione motivata. |