1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione parziale o totale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 8, comma 4. 2. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo statuto sostitutivo. La deliberazione di abrogazione totale assume efficacia contestualmente all'approvazione del nuovo statuto. 3. Le proposte di modifica o abrogazione possono essere presentate dal presidente del consiglio, dal sindaco, dalla giunta comunale, da un quinto dei componenti assegnati al consiglio comunale, dalla metà dei consigli di circoscrizione, oppure sotto forma di proposta di iniziativa popolare sottoscritta da almeno 500 firmatari. 4. Le proposte di modifica o abrogazione dello statuto non possono essere presentate prima di sei mesi dall'ultima proposta di modifica esaminata, salvo il caso di urgenza, riconosciuto dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Sono esaminate dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla presentazione. |